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art 166 cod. pen. mil. Pace ritenzione di cartucce militari
Nel caso in esame, la condotta contemplata dal reato militare consiste nella “ritenzione” di effetti militari ovvero il possesso illegittimo dell'oggetto militare, detenuto abusivamente, che non porti il marchio del rifiuto (Sez. U, Ordinanza n. 7 del 29/10/1966, dep. 1967, Rv. 103263 – 01). La fattispecie di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967, sanziona, invece, la condotta consistente nella detenzione illegale, a qualsiasi titolo, di armi o parti di esse, di munizioni, esplosivo, aggressivi chimici e congegni micidiali. La norma di cui all'art. 166 cod. pen. mil. pace è diretta a reprimere la distrazione di beni di qualsiasi genere destinati a servizio delle Forze Armate, sanzionando "chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare" non regolarmente dismesse, a tutela dell'efficienza delle Forze Armate e dell'integrità delle loro dotazioni, non già della sicurezza pubblica, dal momento che viene ugualmente sanzionata la ritenzione di materiali privi di qualsiasi potenzialità offensiva, quali il vestiario o le cartucce a salve. Per contro, la legge n. 895 del 1967 garantisce l'ordine e la sicurezza della collettività, sanzionando la detenzione illegale di armi e munizioni, onde prevenire delitti contro l'altrui incolumità personale. Deve pertanto ribadirsi che, quando vi sia ritenzione di armi o loro parti oppure di munizioni destinate ad uso militare, entrambi gli interessi vengono contemporaneamente offesi, sicché non è ravvisabile alcuna ipotesi di assorbimento dell'una fattispecie nell'altra (Sez. 1, n. 23372 del 15/05/2015, Rv. 263615 – 01; Cass. sez. 1, n. 36418 del 21/05/2002, Vito, Rv. 222526), né, tantomeno, di bis in idem, tenuto conto dell'affermazione di questa Corte, secondo cui«Il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali» (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Rv. 281799- 01) Penale Sent. Sez. 1 Num. 29050 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 22/05/2026