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art 186 CdS intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico
"In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata. (In motivazione la Corte ha precisato che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l'esecuzione del test)"; Sez.4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv.259694:"In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico. (Fattispecie nella quale, dal momento in cui l'imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di
alcoltest, erano trascorsi all'incirca trenta minuti)"].Penale Sent. Sez. 4 Num. 31661 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 30/06/2026
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September 1, 2026 593