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Si finge maresciallo dei carabinieri e con la scusa di dover eseguire dei controlli in casa tenta di rubare dei gioielli tentato furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e non truffa
Nel qualificare la condotta posta in essere dall’imputato come tentata truffa aggravata, il Tribunale non ha tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Piramide, Rv. 269537 – 01). Si è pertanto affermato che integra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia (o altra qualità personale o d’ufficio o di servizio), adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene. In tale ipotesi la consegna del bene non è sintomo della volontà della persona offesa di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e raggiri (Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 269640 – 01; Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Labellarte, Rv. 262725; Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Capogreco, Rv. 257491). In sostanza, il discrimine tra le due ipotesi di reato è costituito dalla volontà della persona offesa, che, nel delitto di furto consegna solo precariamente all’agente il bene di sua proprietà, non intendendo cederne né la proprietà né il possesso, mentre, nel caso della truffa, la volontà della vittima del reato, pur viziata da artifici e raggiri, è proprio nel senso di cedere il bene all’agente. Il fatto integra, pertanto, l’ipotesi di tentato furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e non quella di truffa.Penale Sent. Sez. 5 Num. 32856 Anno 2026 Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 08/06/2026
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2September 7, 2026 599 3