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648 cp ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza
Ed è stato ripetutamente affermato in proposito che «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza» (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643), con la precisazione che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). La giurisprudenza di legittimità è ferma, inoltre, nel ritenere (da ultimo, Sez. , n. 7667 del 07/01/2026, Motta, Rv. 289441) che il criterio discretivo tra la fattispecie delittuosa della ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. - acquisto di cose di sospetta provenienza - consista nel diverso elemento psicologico che caratterizza le due figure tipiche. E infatti, nel primo caso l'agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre - nell'ipotesi contravvenzionale - ricorre da parte del soggetto attivo una condotta meramente colposa, consistente nel mancato accertamento in ordine alla lecita provenienza della cosa acquistata o ricevuta (giova anche ricordare il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato,Rv. 257237, secondo il quale: «In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza»). Ebbene, nel caso di specie, dall'assenza di documentazione, nonché dalle oggettive modalità di presentazione dei beni (di scarsa fattura e privi di cartellini di vendita), i giudici di merito hanno correttamente desunto la consapevolezza dell'origine illecita dei beni, avendo il ricorrente consapevolmente accettato il rischio di ricevere da canali illeciti beni di provenienza criminosa suscettibili di unasuccessiva commercializzazione (Sez. 1, n. 7667 del 07/01/2026, Motta, Rv. 289441). Penale Sent. Sez. F Num. 31559 Anno 2026 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 18/08/2026
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September 2, 2026 521 2