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Art 186 CdS Etilometro non sottoposto a verifica periodica utilizzabilità dei risultati
Costituisce ormai ius receptum il principio per cui l'indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non ha introdotto una prova legale, ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (cfr. Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014, dep. 2015, Bosso, Rv. 261777 – 01). Da ciò consegue che, in un sistema che non ammette prove legali, ma che invece si fonda sul principio del libero convincimento - il che già porta ad escludere a violazione di legge dedotta con il ricorso - il mancato rispetto delle modalità di
cui all'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada non comporta di per sé alcuna nullità dell'accertamento compiuto, ma può incidere sull'Affidabilità del risultato. Come noto, tale ultima disposizione distingue il controllo sul tipo di apparecchio, effettuato mediante omologazione, dalle verifiche periodiche riguardanti il singolo strumento, dirette ad accertarne la perdurante efficienza. Gli esiti dei controlli sono documentati nel libretto metrologicoe l'attestazione dell'avvenuto controllo, quanto più prossima alla data dell'accertamento, tende a dimostrare il regolare funzionamento dello strumento e quindi l'affidabilità della misurazione. Proprio valorizzando tale funzione del sistema di verifica, questa Corte ha escluso che possa dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con il rispetto della cadenza annuale (Sez. 4, n. 31843 del 17 maggio 2023, Nadal, Rv. 285065 - 01, in un caso, evidentemente diverso da quello per cui si procede, in cui l'etilometro era stato verificato due anni prima del fatto, nel corso dello stesso anno di commissione del reato ed in un momento successivo; cfr., anche Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024,
Sacchetti, Rv. 286500 - 01, in un caso in cui l'ultima revisione risaliva a oltre due anni prima del controllo). Spetta quindi al giudice di merito valutare l'attendibilità dell'esito dell'accertamento strumentale che si discosta dal modello normativizzato, il cui apprezzamento, ove sostenuto da una motivazione logica ed esauriente, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 4, n. 76 del 19/11/2025, dep. 2026, Lucci, Rv. 289111 - 01, in relazione a misurazioni che non rispettano la scansione temporale prevista dall'art. 379 del Reg. esec. cod. strada). Nel compiere tale valutazione il giudice può trarre ragioni di convincimento da ogni evidenza disponibile (ad es., il risultato del pretest, eventuali sintomi di ebbrezza, i comportamenti serbati alla guida, eventuali indicazioni testimoniali,
l'assunzione di bevande alcoliche in un momento prossimo alla condotta di guida ecc.) Penale Sent. Sez. 4 Num. 31662 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 03/07/2026
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2September 2, 2026 627 1