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Il delitto di atti persecutori si distingue dai reati di molestie e di minacce
Il delitto di atti persecutori, previsto dall'art. 612-bis cod. pen., ha natura di reato abituale e di danno ed è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che conduce alla determinazione dell'evento; quest'ultimo deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito dell'ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, bensì la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria causalmente orientata alla produzione dell'evento. Il reato si distingue dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di danno, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero di un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la realizzazione di uno solo degli eventi alternativamente previsti dalla norma. In tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il giudice è tenuto a un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva, senza che sia tuttavia necessaria la presenza di riscontri esterni, prevista dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. esclusivamente per il dichiarante coinvolto nel fatto; tale valutazione, ove congruamente motivata e priva di illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di manifeste contraddizioni. Nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare le proprie richieste mediante il deposito di una memoria in cancelleria con allegazione di nota spese. Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31879 del 25 agosto 2026
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September 8, 2026 337 2