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L'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza è onere della difesa fornire la prova contraria a detto accertamento
In linea di principio, giova ribadire che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la prova etilometrica a mezzo di alcoltest, laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata - abbia, cioè, le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 196 del 1990 - e non presenti difetti di funzionamento, ha valore di prova del tasso alcolemico rilevato. La misurazione, che deve essere ripetuta due volte ai sensi dell'art. 379 reg. esec. cod. strada, determina, infatti, un dato di natura tecnica, il cui significato scientifico viene meno solo qualora lo strumento o la modalità utilizzata per il suo uso siano difettosi o erronei. L'eccezione del malfunzionamento dell'apparecchiatura o di erroneità della procedura seguita nell'effettuazione del test, nondimeno, incombe sull'imputato (ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge") Penale Sent. Sez. 4 Num. 31661 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 30/06/2026
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