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vendita merce recante marchi contraffatti
Il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. tutela in via principale e diretta la fede pubblica, intesa come affidamento dei consociati nella genuinità dei marchi, e non la libera determinazione dell'acquirente; ne consegue che la grossolanità della contraffazione non esclude la configurabilità del reato, il quale ha natura di reato di mera condotta e di pericolo. In tema di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche attraverso l'omessa o non attendibile indicazione, da parte dell'agente, della provenienza della cosa ricevuta, mentre la più favorevole fattispecie dell'acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all'art. 712 cod. pen. presuppone la dimostrazione dell'avvenuto acquisto del bene, la cui mancanza preclude la riqualificazione. Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 32144 del 27 agosto 2026
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September 2, 2026 616