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Il modello della belligeranza
Tanto la violenza tra individui quanto quella tra stati sono dei conflitti. Prendiamo a modello il caso di una guerra. Se uno stato invia truppe armate nel territorio di un altro stato, si parla di dichiarazione di guerra di fatto. Durante una guerra, sparare al nemico non è considerato un reato. In tempo di pace nessuno dovrebbe sparare a nessun altro. Ora, a parer mio se qualcuno vi minaccia con un’arma egli sta di fatto dichiarandovi guerra. E ritengo che le reazioni interpersonali ad atti di violenza vadano considerate anche a livello legale alla medesima stregua degli atti compiuti da uno stato cui venga, di fatto, dichiarata guerra. La guerra non finisce tout-court quando le truppe nemiche si ritirano: finisce quando viene stipulato un trattato di pace, una resa, o comunque quando uno dei belligeranti è stato sconfitto. Questo per il semplice motivo che un esercito che ora si ritira, finché la belligeranza non è conclusa, domani potrebbe tornare ad attaccarci. A parer mio non è necessariamente un reato sparare alla schiena di un violentatore in fuga più di quanto, in guerra, sia reato sparare alle truppe nemiche in rotta dopo che hanno fallito un assalto. È al contrario un caso, estremo, di reazione ad una condizione di belligeranza. Occorre qui aggiungere che, nel caso dell’aggressione, il conflitto non è stato aperto bilateralmente, ma dichiarato di fatto unilateralmente dall’aggressore. In tali condizioni, ritengo che debba esserci il riconoscimento legale di quel bonus difensivo di cui ho già detto, che riconosca la legittimità della reazione difensiva, anche quand’essa travalichi notevolmente la minaccia posta in essere.
Il criterio di proporzione
Attualmente il criterio della proporzionalità considera una difesa legittima solo se proporzionata alla minaccia presente. In questi termini, diventa essenziale la possibilità di dimostrare che l’aggressore stesse ponendo in atto una minaccia nel momento in cui l’aggredito ha reagito, e che questa minaccia fosse talmente grave da giustificare la reazione. Ancora più nello specifico, il concetto di legittima difesa così come è attualmente inteso dal legislatore e considerato dalla prassi della magistratura sottolinea un punto essenziale: può avere luogo solo nel momento in cui la minaccia è presente, non prima e non dopo.
Eppure, molti aspetti restano completamente esclusi da questa analisi. Anzitutto da un punto di vista psicologico: l’aggressore sa cosa sta per fare. Se è un criminale recidivo lo ha già fatto, ma anche se è alla prima esperienza egli SA cosa sta per fare. Si è procurato un’arma, ha scelto una vittima, ha in mente un’idea più o meno dettagliata dell’azione che vuole intraprendere. L’aggredito, al contrario, non sa un bel nulla. Non ha pianificato un bel nulla. Sta svolgendo la sua attività o sta riposando o facendosi i fatti suoi quando si ritrova catapultato in una condizione di pericolo per sé e per chi gli sta attorno. Le due posizioni non sono paragonabili né commisurabili secondo il criterio di proporzionalità. Quanto viene valutato lo stress di chi viene rapinato, minacciato, sottoposto a violenza? Ritengo che questo fattore non sia soltanto una parte in causa bensì il fulcro stesso dell’azione di autodifesa.
Lo stato di emergenza
Fatta salva la disamina giudiziale delle condizioni specifiche del singolo caso, garantirei per principio generale una maggiore propensione a giustificare la reazione dell’aggredito, per il puro e semplice fatto che mentre l’aggressore ha consapevolmente scelto di scatenare un conflitto, l’aggredito vi è stato costretto senza volontà. Egli si trova a dover fronteggiare una condizione di emergenza e pericolo che non ha cercato né provocato in alcun modo. Mi pare lapalissiano quanto questo sbilanciamento ponga il difensore in una condizione decisionale assai svantaggiosa.
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Estratto da "Codice Re"