Ho elaborato da decenni una riforma della legittima difesa tutta mia. Fa parte di una serie molto ampia di proposte di riforma che toccano l'intera struttura dello Stato, dal mondo del lavoro alle politiche economiche, dalla salute all'educazione, dal codice penale alla difesa, eccetera eccetera. Chissà che prima o dopo non venga presentata seriamente agli elettori da qualche partito o movimento.
Ecco un sunto della riforma della Legittima Difesa.
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L’USO DELLA FORZA: RILETTURA DEL CRITERIO DI LEGITTIMA DIFESA.
Critica del sistema vigente:
Il criterio essenziale adottato dal legislatore per definire la difesa “legittima” è quello della proporzione tra minaccia in atto e reazione difensiva. Se avete una pistola puntata addosso, potete usare una pistola per difendervi dall’aggressore.
Ma osserviamo più da vicino la situazione, con un caso (purtroppo non solo ipotetico) più odioso: un criminale si introduce di notte in casa vostra e salta addosso a vostra moglie (forse per violentarla, forse per ucciderla, forse perché gli ricorda sua sorella e ha tanta voglia di riabbracciarla). Se presenti voi potete, ad esempio, legittimamente menargli una botta in testa, ma stando attenti a dosarla in base al danno che sta effettivamente arrecando, a meno che possiate provare che la vita di vostra moglie era in pericolo. Per saperlo potreste osservare con calma se l’aggressore impugna un coltello, una pistola (e nel caso se è un giocattolo verosimile o una vera) o quanto esattamente stia stringendole il collo. Potreste anche domandargli se ha malattie sessualmente trasmissibili gravi e se sta usando il preservativo. Il tutto ovviamente solo durante lo stupro, poiché se perdete il momento, non poterete più legittimamente fargli un bel niente. Se difatti quando arrivate ha già terminato la sua aggressione, o la interrompe per scappare, voi non potete sparargli, né lanciargli un mattone in testa perché non sta ponendo più in essere nessuna minaccia. La legge consente l’arresto civile – ma al tempo stesso vieta l’uso di qualsivoglia strumento di coercizione. Non poterete quindi, ad esempio, atterrarlo e legarlo al termosifone, o incorrerete nel reato di sequestro di persona. Sarà però vostra facoltà rincorrerlo ed eventualmente cercare di convincerlo (senza atti di violenza non più consentiti in assenza di minaccia presente, per cui si presuppone a parole: procurarsi un dizionario tascabile italiano-albanese per l’evenienza) ad arrendersi e attendere con voi l’arrivo della polizia. Se tutto questo non vi riuscisse potrete, molto civilmente, consolare vostra moglie mentre lui si dà beatamente alla fuga.
La condizione di Emergenza
Io vedo le cose in maniera piuttosto differente. Anzitutto, sposterei il campo di definizione della legittima difesa da un criterio di pura proporzionalità tra minaccia presente e reazione difensiva ad un criterio più ampio di condizione di emergenza, in cui venga valutata come parte centrale la condizione specifica dell’aggredito. Cambierei poi l’ottica complessiva in cui la legittima difesa viene inquadrata.
(1di3)
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Estratto da "Codice Re"
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